Decreto agosto: le novita' in materia di lavoro

24 agosto 2020


Nella giornata del 7 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge n. 104/2020, ribattezzato Decreto agosto. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto è entrato in vigore dal 15 agosto 2020.

Si riportano di seguito gli articoli di principale interesse in materia di lavoro.

Art. 1 - Proroga di 9+9 settimane di integrazione salariale con regole nuove.

         Vengono concessi per sospensioni o riduzioni di orario riconducibili alla pandemia, ammortizzatori sociali da fruire attraverso la CIGO, il FIS o la Cassa in deroga, per una durata massima di nove settimane, incrementabili di altre nove nel rispetto di alcune condizioni, da collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Le prime 9 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.

         L’ammortizzatore non è più gratuito, la seconda tranche di 9 settimane avrà infatti un costo per il datore di lavoro che pagherà un contributo aggiuntivo inversamente proporzionale al calo di fatturato subito nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Per le aziende che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore è stabilito un contributo addizionale del 9%, da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il contributo addizionale èelevato al 18% per i datori di lavoro che nel confronto dei due semestri non hanno subito alcuna riduzione di fatturato.

 Art. 3 - Sgravi per le aziende che interromperanno gli interventi di cassa integrazione

         Le aziende che non richiederanno trattamenti di cassa integrazione e che ne abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.  

Art. 6 – Sgravi per le aziende che assumano lavoratori a tempo indeterminato

         Fino al 31 dicembre 2020 vengono escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione e nel limite di € 8.060 annui, le assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell'occupazione netta, a condizione che i lavoratori assunti non abbiano avuto un contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti dall'assunzione presso la medesima impresa.

 Art .8 – Proroga contratti a termine

         Viene consentita la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, icontratti di lavoro subordinatoa tempo determinato anche in assenza di causale.

 Art. 14 - Blocco dei licenziamenti

         Il blocco dei licenziamenti rimarrà per le aziende che utilizzano la cassa integrazione istituita per l'emergenza COVID-19 o altri sgravi contributivi introdotti durante il periodo emergenziale. Anche per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Ancora, il decreto conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano, tuttavia, in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.

         Essendo il blocco dei licenziamenti variabile in relazione alle scelte aziendali relative all'utilizzo di CIG e sgravi, tale blocco diviene sostanzialmente "mobile" in quanto non varrà per tutte le aziende entro lo stesso arco temporale: a quelle che non potranno più accedere alla cassa integrazione, avendo usufruito di tutte le 18 settimane riconosciute, sarà consentito licenziare. Così facendo la scadenza del blocco, a seconda dei casi, è "spalmata" tra novembre e dicembre

Art. 97 - Nuove scadenze versamento tributi da sostituto d’imposta e contributi.

         Vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Sono ulteriormente rateizzati i versamenti sospesinei mesi di marzo, aprile e maggio. Il provvedimento spiega anche come dovranno essere pagate tributi e contributi sospesi:

-              il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

-              Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

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