È stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 128 del 19 maggio 2020, il DL n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Si riportano di seguito le principali novità in materia di lavoro. Nei prossimi giorni provvederemo ad approfondire ogni singolo argomento.
1. Cassa Integrazione ordinaria
Con l’art. 68 si interviene sul comma 1 dell’art. 19 del decreto Cura Italia affermando che la sospensione dell’attività o la riduzione di orario riguarda gli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che la durata massima complessiva di fruizione è di 18 settimane così suddivise:
a) 9 utilizzabili tra il 23 febbraio ed il 31 agosto 2020, incrementate, nello stesso periodo di altre 5 settimane in favore dei soli datori di lavoro che avessero terminato il “plafond” assegnato;
b) 4 fruibili tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020. Questo ulteriore pacchetto, tuttavia, tenuto conto della grave crisi che ha attanagliato il settore, può essere fruito anche in precedenza da datori di lavoro che operano nel turismo, nelle fiere, nei congressi, nei parchi divertimento, negli spettacoli dal vivo e nelle sale cinematografiche.
2. Cassa integrazione in deroga
L’art. 70 dispone che la CIG in deroga venga riconosciuta per 9 settimane tra il 23 febbraio ed il 31 agosto: essa può, essere incrementata di 5 settimane se i datori di lavoro hanno già raggiunto il tetto massimo previsto.
Le ulteriori 5 settimane sono riconosciute non più dalle singole Regioni ma dall’INPS. Tra il 1° settembre ed il 31 ottobre possono essere riconosciute altre 4 settimane ma l’autorizzazione viene rilasciata sempre dall’Istituto, atteso che le Regioni, sono state escluse. Per i datori di lavoro che operano nei settori del turismo, delle fiere e congressi, dei parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche le 4 settimane di cui si è appena parlato, possono essere fruite anche in data antecedente purchè abbiano già esaurito il “plafond” delle quattordici settimane.
3. Congedi per i genitori
L’articolo 72
- eleva a 30 giorni la durata del congedo retribuito (indennità INPS del 50%) per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età), specificando che tale beneficio può essere utilizzato fino al 31 luglio 2020;
- prevede che, in aggiunta a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per assistere i figli minori di 16 anni (non più da 12 a 16 anni), per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza alcuna indennità.
4. Permessi
L’articolo 73, dispone che il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 (pari a 3)
- è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.
Analogamente a quanto avvenuto nei mesi di marzo e aprile 2020, i lavoratori possono godere complessivamente, anche tra maggio e giugno 2020, di 18 giorni di permesso retribuito di cui alla Legge n. 104/1992.
5. Smartworking genitori
L’articolo 90 prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a prestare l’attività lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 luglio 2020), anche in assenza dell’accordo individuale.
Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, ai suddetti lavoratori, solo se nel nucleo familiare l’altro genitore non sia
- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o
- non lavoratore.
6. Proroga divieto licenziamenti.
L’art. 83 prevede la prosecuzione della sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo rispetto alla data inizialmente fissata, ossia il 16 maggio 2020, per ulteriori 3 mesi, cioè fino al 18 agosto 2020.
7. Colf, badanti e baby sitter: bonus di 500 euro per aprile e maggio 2020
L’art. 85 prevede una indennità di 500 euroa favore di colf, badanti e baby sitter che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali,
L’indennità non spetta:
· ai lavoratori che convivono con il datore di lavoro;
· ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
· ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
· ai percettori del reddito di cittadinanza. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza;
· ai percettori del reddito di emergenza (REM);
· a coloro che beneficiano di altre indennità, in particolare il c.d. bonus 600 euro riconosciuto ai lavoratori autonomi.
8. Lavoratori assunti a tempo determinato
L’art. 93 dispone che al fine di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza di causali.
9. Posticipo versamenti sospesi
L’art 126 posticipa la ripresa dei versamenti di ritenute (dipendenti), contributi e premi INAIL individuando, ai predetti fini, per tutti i settori e i soggetti interessati, la data del 16 settembre 2020.
I versamenti degli importi dovuti saranno e?ettuati in un’unica soluzione entro la predetta data o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
10. Regolarizzazione lavoratori irregolari
L’art. 110 bis, prevede la regolarizzazione temporanea dei lavoratori migranti del settore agricolo e di colf, baby sitter e badanti.
I canali di regolarizzazione saranno due: l’emersione dei lavoratori in nero attraverso l’autodenuncia del datore di lavoro e il permesso temporaneo per coloro che ne avevano uno già scaduto.
Nel primo caso, i datori di lavoro possono presentare domanda per sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso.
Nel secondo caso, i cittadini stranieri con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in un altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi.
In entrambi i casi, l’immigrato deve essere presente sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 e non deve essersi allontanato dopo la stessa data.
La regolarizzazione, in ogni caso, vale solo per tre macrosettori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
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