In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo del 2021 cd. Decreto “Sostegni”
Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta
1. ULTERIORI PERIODI DI TRATTEMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19
È prevista la concessione di ulteriori trattamenti di integrazione salariale, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per le seguenti durate massime:
- 13 settimane, da collocare nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, per i datori di lavoro destinatari dell’ammortizzatore sociale CIG Ordinaria (Aziende industriali);
- 28 settimane, da collocare nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro destinatari rispettivamente degli ammortizzatori sociali Assegno Ordinario (FIS), Cig in deroga (Aziende del terziario o del turismo) o FSBA (Aziende artigiane);
I trattamenti in oggetto sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Per i suddetti ammortizzatori sociali non è dovuto alcun contributo addizionale, sono pertanto strumenti gratuiti per i datori di lavoro richiedenti.
Vale la pena evidenziare che mentre le 13 settimane previste per il settore industria, pari a 3 mesi, sono sufficienti per coprire il periodo 1/4 – 30/6, le 28 settimane previste per il settore terziario e del turismo, pari a 6 mesi e mezzo, non sono sufficienti per coprire il periodo 1/4 – 31/12: è evidente che, non intervenendo modifiche, queste aziende si troveranno costrette a razionalizzare il ricorso all’utilizzo dell’ammortizzatore.
MODALITA’ DI PAGAMENTO – NOVITA’ PER I TRATTAMENTI DI CIGD (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)
Per quanto concerne le modalità di pagamento di tutte le tipologie di integrazioni salariali connesse all’emerg/enza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti possono essere concessi:
- sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
- sia con le modalità dell’anticipo da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio.
Con riferimento alla Cassa integrazione in deroga, la previsione dell’anticipo dell’indennità da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio rappresenta una novità rispetto al passato.
2. PROROGA BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
È prevista la sospensione di tutte le procedure di licenziamento collettivo e di quelli individuali per giustificato motivo oggettivo (licenziamenti per motivi economici):
- fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che possono fare riscorso ai seguenti strumenti di Cassa Integrazione Covid;
- assegno ordinario FIS e FSBA; (in merito al trattamento FSBA si è in attesa di chiarimenti in quanto non espressamente previsto dalla norma).
- cassa integrazione salariale in deroga;
- cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA);
restano pertanto esclusi i soli datori di lavoro che possono fare ricorso alla cassa integrazione ordinaria (aziende industriali).
Si precisa che il blocco, dal 1 °luglio al 31 ottobre 2021, opera a prescindere dal ricorso o meno agli ammortizzatori sociali con causale Covid.
3. CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO ACAUSALI
I contratti a tempo determinato scadenti dal 23/03/2021, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di causali:
- per un periodo massimo di 12 mesi;
- per una sola volta;
- nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi;
- entro il 31 dicembre 2021.
Nell’applicazione del nuovo regime acausale «non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute». Una disposizione importante che rimette tutti i datori di lavoro in condizione di accedere al regime acausale semplificato, anche se è già stato fruito nei mesi passati (nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi).
Si invitano i Sigg. clienti a segnalare con sufficiente anticipo l’intenzione di rinnovare contratti a termine in scadenza, al fine di permetterci di valutare accuratamente la possibilità di proroga o rinnovo.
4. INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE “NASPI” – NUOVI REQUISITI DI ACCESSO
Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti
Studio Colombo
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