Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , conosciuto come Decreto “Liquidità”, ha introdotto nuove proroghe e slittamenti di alcuni adempimenti fiscali.
Occorre prestare particolare attenzione in quanto, le nuove norme, per come sono state scritte, si prestano ad una attenta valutazione per non incappare in qualche errore applicativo.
Sono stabilite regole generali, che interessano tutti, salvo poche eccezioni che verranno descritte in seguito:
1. possono godere della sospensione solo i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
2. la sospensione interessa:
a) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);
b) le addizionali regionali e comunali IRPEF;
c) l’IVA;
d) i contributi previdenziali e assistenziali;
e) l’INAIL.
3. i versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensioni differenziate in base ai ricavi 2019
La prima differenziazione riguarda le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:
- non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%, possono sospendere i versamenti, di aprile e maggio;
- superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%, possono sospendere i versamenti, rispettivamente, di aprile e maggio.
Sospensioni slegate dai ricavi 2019
Le suddette sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:
- a chi ha intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;
- ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.
Sospensioni confermate
Per i soggetti aventi diritto, se non rientrano nei parametri di cui sopra, restano confermate alcune delle norme del Decreto "Cura Italia" e, precisamente:
- per il mese di aprile 2020, per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e art. 61, D.L. n. 18/2020) la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 1° giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili;
- per il mese di maggio 2020, per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione di ritenute e contributi, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili.
Poiché in nostro studio non è a conoscenza dei parametri aziendali che determinano il diritto ad usufruire delle citate proroghe; Si raccomandano le aziende clienti per le quali il nostro studio ha ricevuto delega a trasmettere i pagamenti all’amministrazione finanziaria tramite canale ENTRATEL di volerci comunicare entro il giorno 14/4 l’intenzione di pagare o meno l’f24 relativo ai dipendenti scadente il 16/4, attraverso la consegna dell’allegato modulo precisando che, in caso di mancata comunicazione scritta, il nostro studio provvederà regolarmente a trasmettere i flussi di pagamento.
Tabella di sintesi
Archivio news