Auto aziendali in uso promiscuo: necessario il riesame dei fringe benefit
Richiamo alla precedente circolare e indicazioni operative per il periodo d’imposta 2026
PERCHÉ TORNIAMO SULL’ARGOMENTO Facendo seguito alla ns. circolare del 26 agosto 2026, riteniamo necessario richiamare nuovamente l’attenzione sulla disciplina introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148. Il provvedimento non riguarda soltanto le nuove assegnazioni: può modificare il valore imponibile di veicoli già in uso, compresi quelli soggetti al regime transitorio, e richiede pertanto una verifica puntuale delle informazioni disponibili per ogni mezzo. |
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Non è sufficiente comunicare allo Studio la sola targa o il modello del veicolo: età del mezzo, data dell’ordine e dell’assegnazione, optional, allestimenti, riassegnazioni e trattenute possono cambiare la valorizzazione in busta paga. |
1. Regola generale di determinazione
Per gli autoveicoli indicati dall’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, nonché per motocicli e ciclomotori concessi al dipendente per uso sia lavorativo sia personale, il fringe benefit è determinato assumendo una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e applicando il costo chilometrico risultante dalle tabelle nazionali ACI.
| Tipologia di veicolo |
Percentuale del valore convenzionale ACI |
| Veicoli ordinari |
50% |
| Veicoli elettrici ibridi plug-in |
20% |
| Veicoli esclusivamente elettrici |
10% |
Dal valore così determinato sono sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, comprese quelle riferite ad accessori e allestimenti.
2. Veicoli con oltre cinque anni: incremento del 50%
Il valore convenzionale, già determinato applicando la percentuale propria del veicolo, è aumentato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
| ESEMPIO – Per un veicolo immatricolato nel 2020, il quinto anno successivo è il 2025: l’incremento del 50% opera quindi dal 1° gennaio 2026, se il mezzo continua a essere concesso in uso promiscuo. |
3. Optional e allestimenti: maggiorazione del 5%
Quando il mezzo presenta accessori o allestimenti che non sono valorizzati nelle tabelle ACI e non sono stati acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del benefit è aumentato del 5%. La maggiorazione si applica al valore determinato secondo le percentuali sopra indicate e, se ricorre il caso, dopo l’incremento previsto per i veicoli con oltre cinque anni.
Non è quindi possibile stabilire la corretta imponibilità conoscendo soltanto marca, modello e targa. Occorre confrontare il veicolo effettivamente assegnato con la specifica versione considerata dalla tabella ACI, verificando la presenza di dotazioni ulteriori o di particolari trasformazioni.
| Documenti utili |
Ordine di acquisto, fattura, contratto di leasing o noleggio, configurazione del veicolo, elenco degli optional e fatture relative ad accessori o allestimenti installati successivamente. |
| Verifica necessaria |
Individuazione delle dotazioni già comprese nel modello valorizzato dall’ACI e di quelle ulteriori che comportano la maggiorazione. |
| IMPORTANTE – La maggiorazione del 5% si applica dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli che rientrano nel regime transitorio. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2025, senza rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. |
4. Regime transitorio e riassegnazioni
Continua ad applicarsi la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, per:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
La conservazione del regime previgente opera anche quando uno dei veicoli sopra indicati viene successivamente riassegnato a un altro dipendente. La riassegnazione deve comunque essere comunicata, perché cambia il lavoratore nei cui confronti il benefit deve essere imputato e può incidere sul periodo di effettiva concessione.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non possiedono i requisiti del regime transitorio, la nuova disciplina trova applicazione dal periodo d’imposta 2026.
5. Trattenute poste a carico del dipendente
Le somme addebitate o trattenute al dipendente per la concessione del mezzo riducono il valore imponibile del fringe benefit. La nuova formulazione precisa che devono essere considerate anche le somme relative agli accessori e agli allestimenti.
Occorre quindi comunicare allo Studio l’importo, la decorrenza e la causale della trattenuta, allegando l’accordo, la fattura o l’altro documento dal quale risulti l’onere effettivamente posto a carico del lavoratore.
6. Informazioni da trasmettere allo Studio
Per consentire il controllo della valorizzazione già presente in busta paga e l’eventuale adeguamento nel periodo d’imposta 2026, per ciascun mezzo devono essere comunicati:
- marca, modello, versione e targa;
- data di prima immatricolazione;
- data dell’ordine e data di consegna del veicolo;
- data di assegnazione o di riassegnazione e nominativo del dipendente utilizzatore;
- tipologia di alimentazione;
- ordine, fattura e contratto di acquisto, leasing o noleggio;
- configurazione, optional, accessori, allestimenti e successive modifiche;
- importo e causale delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
| AZIONE RICHIESTA |
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Le aziende clienti, qualora assegnino auto, motocicli o ciclomotori in uso promiscuo sono invitate a trasmetterci eventuali variazioni e la documentazione relativa a:
- Nuovi mezzi
- riassegnazioni
- optional
- trattenute al dipendente
utilizzando l’allegata comunicazione, necessarie per la verifica e la corretta valorizzazione in busta paga.
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In assenza di comunicazioni, lo Studio non potrà verificare elementi che non risultano dalla documentazione già disponibile. La tempestiva trasmissione dei dati consentirà di evitare valorizzazioni incomplete e di gestire correttamente gli eventuali adeguamenti.
Il personale di Studio resta a disposizione per i chiarimenti necessari.
STUDIO COLOMBO