Decreto “Ristori quater” le novità in materia di lavoro

14 dicembre 2020


1. Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 dicembre 2020

Il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. Decreto Ristori quater) dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

Rispetto alle condizioni previste dal “ristori bis”, è stato reintrodotto il calo di fatturato tra le condizioni per potersi avvalere della sospensione. 

 Possono avvalersi della sospensione:

a) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.
b) Soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.
c) Soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020.
Si veda allegato 1 alla presente circolare.
d) Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni arancioni, alla data del 26/11/20, (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria) e nelle Regioni rosse, alla data del 26/11/20, (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
e) Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 (commercio) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse, alla data del 26/11/20, (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).
Si veda allegato 2 alla presente circolare.
f) Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse, alla data del 26/11/20, (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Si richiede pertanto alle aziende clienti che intendano usufruire dello spostamento del versamento (in particolar modo le aziende che hanno delegato il ns. studio alla presentazione dei Mod. f24 telematici) di segnalare al nostro studio tale intenzione attraverso l’allegato modulo (all.3), al fine di permetterci di effettuare la prevista comunicazione all’INPS per i contributi dipendenti e gestione separata.

In mancanza, gli f24 scadenti il 16/12/20 saranno regolarmente trasmessi.

2. Cassa integrazione anche per i dipendenti con anzianità fino al 9/11/2020

Sempre Il Decreto “Ristori Quater”, prevede che i trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid” siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Potranno pertanto accedere ai suddetti trattamenti, anche i dipendenti assunti dopo il 13 luglio 2020, ma con anzianità al 9 novembre 2020.

Restano esclusi i dipendenti assunti dopo il 13/07/2020 ma cessati prima del 9 novembre 2020.

I collaboratori di Studio restano a diposizione per qualsiasi ulteriore necessità.


All. 1
All. 2
All. 3

 

 

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