Con l’interpello n. 2 del 30 settembre 2026, il Ministero del Lavoro chiarisce che i documenti che non richiedono dichiarazioni o manifestazioni di volontà del lavoratore possono essere messi a disposizione in un’area riservata della piattaforma aziendale. Il sistema deve identificare l’utente, consentire di consultare, conservare e riprodurre i documenti, garantirne l’integrità e tracciare la data di messa a disposizione e, quando richiesta, la presa visione.
La consegna può avvenire anche tramite PEC o altri strumenti telematici che ne provino l’avvenuta trasmissione. È ammessa un’unica conferma riepilogativa per più documenti, a condizione che il sistema registri separatamente, per ciascuno, la messa a disposizione e l’eventuale presa visione.
Per i documenti che contengono dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore, SPID o CIE consentono l’identificazione, ma non equivalgono da soli alla firma. Occorre una firma digitale, elettronica qualificata o avanzata, oppure un processo conforme all’art. 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, che assicuri sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità manifesta e inequivoca della dichiarazione al lavoratore.
Nel rapporto di lavoro, l’informativa sulla destinazione del TFR predisposta dal datore è un documento informativo: può essere consegnata nell’area riservata, tracciando la data di messa a disposizione e, se richiesta, la presa visione. La presa visione documenta la consultazione, ma non vale come scelta sulla destinazione del TFR.
Diverso è il modulo TFR3, per i lavoratori cui si applica: raccoglie le dichiarazioni del dipendente e la sua scelta sulla destinazione del TFR, per esempio tra rinuncia all’adesione automatica, adesione a un’altra forma pensionistica o mantenimento del TFR secondo il regime ordinario. SPID o CIE identificano chi compila; la dichiarazione deve essere sottoscritta con una firma idonea o formata tramite il processo digitale previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (firma digitale). Il datore conserva le evidenze della scelta e della consegna dell’informativa.
Il datore deve conservare le evidenze informatiche che dimostrano l’avvenuta consegna e, quando necessario, la corretta formazione del documento e la sua riferibilità al dichiarante.