La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza deve essere assicurata in occasione dell'assunzione, prima dell'assegnazione alle mansioni, senza attendere un generico termine di 60 giorni. Lo chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, che fornisce indicazioni al personale ispettivo anche alla luce dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Il precedente Accordo del 21 dicembre 2011 contemplava, in determinate condizioni, il completamento del percorso entro 60 giorni. Tale previsione, spesso interpretata erroneamente come possibilità di rinviare persino l'avvio della formazione, non è stata riprodotta nel nuovo Accordo.
Una disciplina particolare riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: formazione e addestramento specifico, ove previsto, possono essere completati entro 30 giorni dall'assunzione o dall'inizio dell'utilizzazione in somministrazione. Il percorso deve però essere avviato tempestivamente e il lavoratore deve essere preventivamente informato sui rischi. In caso di controllo, l'azienda deve poter documentare almeno le iniziative assunte, ad esempio la prenotazione dei corsi con data certa.
La nota aggiorna inoltre le istruzioni sulla revoca della sospensione dell'attività per lavoro irregolare: la formazione deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile, senza ricorrere automaticamente al vecchio riferimento dei 60 giorni.