Patente a crediti nei cantieri temporanei: ufficialmente operativi gli adempimenti dal 1° ottobre 2024.

25 settembre 2024

 


 Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei.

Con la pubblicazione della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23/09/2024, siamo ora in grado di fornire di seguito un’analisi della normativa e dei relativi adempimenti. 

1. Soggetti interessati

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri e più precisamente le imprese che effettuano:.
-  Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
-   Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile di scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture di materiale o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Sono escluse le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza. 

2. Requisiti

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva cd. DURC in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi cd. DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione CD. RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori

3. Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (non ancora operativo) attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzioni penali.

In particolare:
-      l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione
-      gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL n. 4 del 23/09/24 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, (all.1) una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.


L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzodichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it 

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.


 4. Revoca della patente

“La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente. 

5. Provvedimento cautelare di sospensione della patente

se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

6. Attribuzione di ulteriori crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti.

Ai 30 crediti si possono aggiungere:

  • ulteriori 30 crediti per anzianità d’impresa, di cui 10 rilasciabili già al momento di emissione della patente e 20 attribuibili nel tempo, in funzione della regolarità mantenuta dall’impresa o dal lavoratore autonomo.
  • Ulteriori 40 crediti, attribuibili nel tempo, in funzione degli investimenti fatti in materia di salute e sicurezza.

7. Decurtazione dei crediti (all.2)

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008

I provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v.

8. Patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000.

E’ possibile reintegrare i crediti attraverso attività riconosciute da apposita commissione che provvederà a reintegrare i crediti.

I collaboratori di studio sono disponibili per tutti i chiarimenti necessari.

Studio Colombo

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