Festività Natalizie - organizzazione delle scadenze

11 dicembre 2025


Oggetto: CIRCOLARE IMPORTANTE

1. Paghe di dicembre 2025
2. Conguaglio fiscale di fine anno.


1. Paghe di dicembre 2025.


Con la presente si comunica che in occasione delle Festività Natalizie, il ns. Studio rimarrà chiuso dal 22/12/2025 al 2/1/2026 compresi.

-       I Sig.ri Clienti che intendono corrispondere gli stipendi di dicembre ’25 prima delle festività, sono pregati di far pervenire al ns. Studio le presenze di dicembre dei lavoratori entro il 19/12/2025.

-       I Sig.ri Clienti che invece corrisponderanno le retribuzioni di dicembre 2025 entro il giorno 10/1/2026 e che rimarranno chiusi per il ponte natalizio, sono pregati di far pervenire al ns. Studio le presenze di dicembre prima della loro chiusura aziendale.

-       Infine, i Sig.ri Clienti che invece corrisponderanno le retribuzioni di dicembre 2025 entro il giorno 10/1/2026, sono pregati di organizzarsi col referente dello Studio per far pervenire le presenze nelle tempistiche utili per consentire l’elaborazione nei tempi consoni.

Come ogni anno, si ricorda che le retribuzioni di dicembre presentano una particolare complessità e laboriosità, in quanto contengono il conguaglio fiscale di fine anno, e pertanto si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra, al fine di evitare ritardi e disagi nella consegna degli elaborati.


2. Conguaglio fiscale di fine anno.


I lavoratori che nel corso dell’anno 2025 abbiano avuto più rapporti di lavoro, o ai quali siano state corrisposte indennità dall’INAIL, dall’INPS, dal FSBA o dalla CASSA EDILE, hanno la facoltà di richiedere al datore di lavoro, presso cui sono in forza al 31 dicembre 2025, di effettuare un unico conguaglio fiscale, evitando così l’obbligo di compilare la dichiarazione dei redditi.

E’ però necessario che i lavoratori interessati a questo conguaglio fiscale cumulativo, facciano pervenire al ns. Studio, entro e non oltre il giorno 18/12/2025, il MOD. CU SOSTITUTIVO o altra dichiarazione equipollente, rilasciato dal precedente datore di lavoro o dall’Ente che ha erogato la prestazione (INAIL – INPS – FSBA -CASSA EDILE etc.).


Ricordiamo infine che sul MOD CU e sul MOD 770 devono essere indicate le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori nell’anno, secondo il criterio di cassa.

Pertanto, ai fini di una corretta determinazione del reddito annuo per il calcolo del conguaglio fiscale e la successiva compilazione dei modelli stessi, al fine di evitare contestazioni da parte dei lavoratori (che potrebbero trovarsi indicati sulla CU redditi non effettivamente percepiti), ed il rischio di emissione di dichiarazioni infedeli, i datori di lavoro che, nel corso del 2024, non abbiano erogato interamente o parzialmente le retribuzioni, devono darne comunicazione allo studio prima dell’elaborazione delle paghe di dicembre 2025, al fine di consentire il ricalcolo delle corrette competenze fiscali.


Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente                                                                                            

Studio Colombo

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