Facoltà di rinuncia all’applicazione delle imposte sostitutive previste dalla Legge di Bilancio 2026

09 marzo 2026


La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, per il solo anno 2026, alcune misure fiscali agevolative applicabili ai lavoratori dipendenti del settore privato. Tali agevolazioni saranno applicate automaticamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

1. Detassazione aumenti retributivi da rinnovi contrattuali – Imposta sostitutiva 5%

Gli aumenti retributivi corrisposti in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026:

  • sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5%;
  • a condizione che il lavoratore sia titolare, nell’anno 2025, di un reddito da lavoro dipendente, compresi i redditi da pensione, non superiore a euro 33.000.

2. Maggiorazioni e indennità – Imposta sostitutiva 15%

Entro il limite annuo di euro 1.500, sono assoggettate a imposta sostitutiva del 15% le somme corrisposte a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dei CCNL applicati;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL;
  • indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro interessate (lavoro notturno, lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, lavoro a turni).

Non rientrano nell’agevolazione i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, anche se denominati maggiorazioni o indennità.

L’agevolazione è applicabile ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente, compresi i redditi da pensione, non superiore, nell’anno 2025, a euro 40.000.

Restano espressamente escluse le categorie di lavoratori già interessate dal trattamento integrativo speciale del settore turistico e dei pubblici esercizi.

3. Facoltà di rinuncia

Il lavoratore può rinunciare espressamente e per iscritto all’applicazione delle suddette imposte sostitutive, compilando i moduli allegati alla presente circolare.

Si evidenzia che la rinuncia può risultare opportuna, in particolare nei seguenti casi:

  • lavoratore assunto nel corso dell’anno 2025, per il quale il datore di lavoro non sia a conoscenza del reddito complessivo da lavoro dipendente percepito nel medesimo anno;
  • lavoratore che abbia percepito nel 2025 altri redditi di lavoro dipendente presso altri datori di lavoro;
  • lavoratore che abbia percepito nel 2025 altri redditi da pensione;
  • valutazione di convenienza fiscale individuale, anche in considerazione del conguaglio di fine anno o della dichiarazione dei redditi.

 In mancanza di rinuncia scritta da parte del lavoratore, l’Azienda applicherà automaticamente le imposte sostitutive previste dalla normativa, qualora risultino soddisfatti i requisiti in base alle informazioni disponibili.

Si precisa, infine, che ad oggi le agevolazioni non sono ancora state applicate nei cedolini paga, in quanto si era in attesa delle indicazioni operative e dei chiarimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora risultino sussistenti i requisiti di spettanza, l’Azienda provvederà:

  • ad applicare le imposte sostitutive nei cedolini successivi;
  • al ricalcolo delle mensilità pregresse a decorrere da gennaio 2026, con riconoscimento delle eventuali differenze a favore del dipendente.

Si invitano pertanto le aziende clienti a portare il presente provvedimento a conoscenza dei lavoratori affinché gli interessati siano messi nelle condizioni di esercitare la relativa opzione.

Il personale di studio è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Cordialmente

Studio Colombo

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