Con la conversione del (c.d. Milleproroghe), il legislatore è intervenuto in materia di incentivi alle assunzioni prorogando alcune misure già operative nel 2025 senza modificarne l’impianto sostanziale. Di seguito un’analisi aggiornata dei provvedimenti temporanei in vigore:
1.1 Bonus Giovani Under 35
La misura è riconosciuta per assunzioni e trasformazioni effettuate entro il 30 aprile 2026. L’esonero è pari al 70% della contribuzione datoriale elevato al 100% in presenza di incremento occupazionale netto.
Non mutano i requisiti soggettivi del lavoratore né le condizioni di accesso già previste dalla disciplina originaria.
> Requisiti soggettivi del lavoratore
- età inferiore a 35 anni alla data dell’assunzione;
- assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro;
- possibilità di fruire dell’eventuale periodo residuo qualora il lavoratore sia già stato oggetto di precedente assunzione agevolata non interamente utilizzata.
> Tipologia contrattuale incentivabile
- assunzione a tempo indeterminato
- trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Restano esclusi i rapporti di apprendistato e le tipologie contrattuali non stabili.
> Misura dell’esonero
- 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- 100% della contribuzione datoriale in presenza di incremento occupazionale netto.
1.2 Bonus Donne
È prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico azienda, per 24 mesi, nel limite di € 6.000 annui.
Restano confermati i requisiti di donna svantaggiata (24 mesi di inattività ovunque residente oppure 6 mesi nelle regioni del Mezzogiorno), nonché la necessità dell’incremento occupazionale netto.
> Misura dell’incentivo
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:
- per 24 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato;
- nel limite massimo di € 6.000 annui, riparametrati su base mensile.
Restano esclusi i premi e contributi INAIL.
> Requisiti delle lavoratrici
L’incentivo è riconosciuto per l’assunzione di:
- Donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni del Mezzogiorno o impiegate in settori caratterizzati da elevata disparità occupazionale di genere.
> Incremento occupazionale netto
L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
2. Restano confermate le seguenti disposizioni di natura temporanea già oggetto di precedenti provvedimenti
2.1 Super deduzione 120% – 130%
Misura
- 120% costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato
- 130% per lavoratori “svantaggiati” (disabili, under 30 incentivati, donne con ≥2 figli minori, ex RdC, minori in difficoltà)
Durata: fino al 31/12/2027
Condizione fondamentale: Incremento occupazionale
2.2 Assunzione donne vittime di violenza
Misura: esonero 100% contributi per
- 12 mesi (tempo determinato)
- 18 mesi (trasformazione)
- 24 mesi (tempo indeterminato)
Destinatarie: beneficiarie “reddito di libertà”
Durata: fino al 31/12/2026
2.3 Esonero di mamme di 3 o più figli
Misura:
100% dei contributi c/datore di lavoro nel limite annuo di 8000 euro, rapportata su base mensile per
- 12 mesi se assunzione a termine
- 18 mesi se trasformazione da tempo determinato a indeterminato
- 24 mesi assunzione a tempo indeterminato
Durata: fino al 31/12/2026
2.4 Agevolazione riduzione orario genitori
Misura:
100% dei contributi c/datore di lavoro nel limite annuo di 3000 euro, su base mensile per 24 mesi dalla data di riduzione dell’orarioDurata:fino al 31/12/2026
3. Il quadro degli incentivi strutturali
Accanto alle misure temporanee, rimane pienamente operativo l’insieme degli incentivi strutturali, che costituiscono la base ordinaria della politica occupazionale.
- Giovani Under 30 – Esonero 50% contributi, max €3.000 annui, durata 36 mesi.
- Donne svantaggiate – Esonero 50% contributi (incl. INAIL), 12 o 18 mesi.
- Lavoratori Over 50 disoccupati – Esonero 50% contributi, 12 o 18 mesi.
- Lavoratori disabili – Incentivo dal 35% al 70% della retribuzione, fino a 36/60 mesi.
- Percettori NASpI – Incentivo economico pari al 20% della NASpI residua.
- Percettori Assegno di Inclusione – Esonero fino a €8.000 annui.
- Sostituzione lavoratrici in maternità – 50% contributi.
- Detenuti/internati – Esonero 95% contributi + credito d’imposta.
- Giovani genitori – Dote previdenziale €5.000 (nei limiti fondi disponibili).
Tabella riepilogativa sintetica
| Incentivo | Misura | Durata | Incremento occupazionale |
| Giovani Under 30 |
50% contributi – max €3.000 |
36 mesi |
NO |
| Donne svantaggiate |
50% contributi (incl. INAIL) |
12/18 mesi |
SI |
| Over 50 disoccupati |
50% contributi |
12/18 mesi |
SI |
| Disabili L. 68/99 |
35%-70% retribuzione |
36/60 mesi |
SI |
| Percettori NASpI |
20% NASpI residua |
Max 24 mesi |
NO |
| Assegno Inclusione |
100% o 50% – max €8.000 |
Max 12 mesi |
NO |
| Sostituzione maternità |
50% contributi |
Max 12 mesi |
NO |
Lo Studio resta a disposizione per la verifica preventiva dei requisiti e per l’assistenza operativa nella gestione degli adempimenti connessi.
Cordialmente
Studio Colombo