Bonus 100 € ai lavoratori che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa nel mese di marzo 2020

22 aprile 2020


Tra le misure previste dal decreto “Cura Italia” a sostegno delle famiglie, l’art. 63 del DL 17 marzo 2020, n. 18  prevede un premio di 100 euro esenti da contribuzione e tassazione, da erogare nella busta paga di lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Il bonus spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti che, durante il mese di marzo, siano stati costretti a recarsi a prestare attività lavorativa presso la propria sede, nonostante il rischio di contagio e deve essere eventualmenteriproporzionato alle giornate di effettiva presenza in caso di qualunque tipo di assenza (ferie malattia, cassa integrazione, ecc.), mentre spetta per intero ai lavoratori occupati part-time. Restano espressamente esclusi i lavoratori che hanno operato in “smart working” o in telelavoro.

Tale somma, anticipata dal datore di lavoro in busta paga, sarà portata in compensazione sul Mod. F24 e potrà essere erogata fino alle operazioni di conguaglio fiscale di dicembre 2020.

Altro requisito previsto per aver diritto all’erogazione del bonus è quello di aver conseguito, nell’anno 2019, un reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, non superiore a 40.000 euro.

A tal fine si rende necessario acquisire l’allegata dichiarazione debitamente sottoscritta da parte dei lavoratori dipendenti in quanto il nostro Studio è a conoscenza dei redditi da lavoro dipendente percepiti dai soli lavoratori occupati per l’intero anno 2019 presso lo stesso datore di lavoro ma non può essere a conoscenza dei redditi complessivi dei lavoratori assunti nel corso degli anni 2019 e 2020 e dei lavoratori occupati part-time che potrebbero avere un secondo rapporto di lavoro.

Studio Colombo 

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