Circolare informativa del 22 luglio 2022

22 luglio 2022


Sommario:

1. Bonus carburante anche ad personam e senza accordi preventivi
2. Convertito in legge il Decreto Aiuti


1. Bonus carburante anche ad personam e senza accordi preventivi

               Il bonus carburante da 200 euro, introdotto dall’art.2 del D.L. n. 21/2022 (c.d. decreto Energia) per indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, può essere corrisposto dal datore di lavoro sin da subito ed entro e non oltre il 12 gennaio 2023 (in applicazione del principio di cassa allargato), anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, se non sono erogati in sostituzione dei premi di risultato. In questa ipotesi, infatti, l’erogazione deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”

               A sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, con la quale fornisce indicazioni sull’ambito oggettivo e soggettivo e sulle modalità di applicazione della misura, introdotta soltanto per il periodo d’imposta 2022.

               Nel documento l'Agenzia sottolinea inoltre che il costo per l’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, se l’erogazione è riconducibile al rapporto di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente può ricevere il bonus anche se usufruisce già di altri beni e servizi.

               Per poter fruire dell’esenzione da imposizione i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per i buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi.

              L'Agenzia, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge, ha precisato che i buoni possono sostituire i premi di risultato, nel rispetto della normativa prevista e dei contratti aziendali, purché siano erogati nell'anno in corso.

                Quanto ai beneficiari dell’agevolazione, la Circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Restano escluse pertanto, le seguenti categorie di lavoratori:
-        collaboratori tipo CO.CO.CO, amministratori, lavoratori autonomi occasionali
-        altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato, come per esempio i tirocinanti;

2. Convertito in legge il Decreto Aiuti

          La Legge n. 91/2022, che converte con modificazioni il D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi ucraina.

-              La legge conferma, all’art. 32, l’iter di erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro nella mensilità di luglio a lavoratori dipendenti e pensionati con reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ma anche lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo, lavoratori domestici, autonomi e occasionali, percettori del reddito di cittadinanza, incaricati di vendite a domicilio e autonomi senza partita Iva.

-              Immodificato l'art. 33 che istituisce un Fondo per il riconoscimento, in via eccezionale, di una indennità una tantum per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell'Inps e i professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate, con una dotazione e relativo limite di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. I requisiti per ottenere il bonus e le modalità di corresponsione a queste due tipologie di lavoratori saranno disciplinate da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

-              Tra le principali modifiche apportate dal provvedimento, l'introduzione dell’art.15-bis che innalza a 120.000 euro, in luogo di 60.000 euro, la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

               La norma prevede inoltre, che il mancato pagamento di otto rate (e non più cinque) comporti la decadenza dal beneficio della rateizzazione e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato.

               Novità anche per il reddito di cittadinanza. All'art. 34-bis si precisa che i datori di lavoro privati possano proporre offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori del reddito, salvo comunicarne l'eventuale mancata accettazione al centro per l'impiego competente, anche ai fini della decadenza del beneficio.

            Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

Studio Colombo

 

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