COVID 19: rientro dalle ferie regole per lavoratori ed imprese

26 agosto 2020


Il DPCM 7 agosto 2020 prevede, per chiunque rientri in Italia proveniente da determinate nazioni, una serie di adempimenti che riteniamo opportuno puntualizzare nel rispetto della normativa volta ad evitare il diffondersi nuovamente del contagio da COVID-19.

Su tali adempimenti il datore di lavoro, quale responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, è tenuto a vigilare al fine di tutelare il contesto nel quale il lavoratore è inserito, non consentendo l'accesso fisico al lavoro del lavoratore inadempiente verso gli obblighi previsti dal DPCM stesso.

In particolare, Il D.P.C.M. 7 agosto 2020 prevede

Rientro in Italia con tampone o quarantena obbligatori

Per chi fa ritorno da Malta, Grecia, Croazia e Spagna l’ingresso è consentito solo dietro presentazione di un’autocertificazione da consegnare al vettore in cui si afferma che nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia l’interessato si è sottoposto al test COVID-19 a mezzo di tampone con esito negativo.

È fatto inoltre obbligo di informare immediatamente del proprio rientro nel paese il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio oltre naturalmente a segnalare all’USL l’insorgenza di sintomi.

In alternativa, l’esame si può effettuare all’arrivo in Italia (aeroporto, punto di confine o porto) ovvero entro 48 ore dall’ingresso. In quest’ultimo caso prima di sottoporsi al test è obbligatorio restare isolati presso la propria abitazione.

Stati extra UE / Schengen senza obbligo di motivazione

Possono fare ingresso in Italia senza alcuna motivazione i lavoratori che hanno soggiornato in Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

In questi casi è comunque obbligatoria la quarantena. All’arrivo in Italia è vietato utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per raggiungere l’abitazione o il luogo diverso in cui si trascorrerà l’isolamento

Stati extra UE / Schengen con obbligo di motivazione

Chi ha soggiornato in paesi extra UE o non facenti parte dell’accordo Schengen (non ricompresi tra quelli “a rischio”) può rientrare in Italia solo se ciò è giustificato da:

  • Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Ragioni di assoluta urgenza;
  • Comprovate esigenze lavorative o di studio;
  • Motivi di salute.

Obbligatoria comunque la quarantena e il divieto di utilizzare, all’arrivo in Italia, i mezzi di trasporto pubblici per raggiungere l’abitazione o il luogo diverso in cui si trascorrerà l’isolamento.

Paesi extra UE “a rischio”

È vietato l’ingresso in Italia a tutti coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano transitato o soggiornato in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.

Divieto di ingresso in Italia

Oltre ai casi appena citati è in ogni caso vietato l’ingresso in Italia per coloro che sono risultati positivi ai test COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.

Stessa sorte per coloro che negli 8 giorni precedenti il viaggio hanno presentato sintomi da contagio:

  • Febbre pari o superiore a 37,5 gradi accompagnata da brividi;
  • Difficoltà respiratorie, mal di gola, raffreddore o tosse recente;
  • Perdita improvvisa dell’olfatto o del gusto;
  • Diarrea.

Alla luce di quanto esposto, considerato che gli obblighi previsti dal DPCM 7 agosto restano i capo al lavoratore, che potrebbe non informare il datore di lavoro, si suggerisce di richiedere a tutti i lavoratori, indipendentemente dal luogo ove gli stessi si siano recati in ferie, un’autocertificazione di cui alleghiamo un fac-simile (all.1). Restano ovviamente in vigore, in capo ai datori di lavoro, gli obblighi di effettuare i controlli all’ingresso dei luoghi di lavoro e tutte le prescrizioni di cui ai precedenti DPCM (divieto di ingresso per i lavoratori che presentino una temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi ecc.)


Quarantena e indennità di malattia

Si ricorda infine, come ha ricordato l’INPS con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 che i periodi di quarantena sono equiparati alla malattia e danno diritto, ai lavoratori cui spetta, all’apposita indennità a carico dell’Istituto.

I periodi interessati sono quelli di:

  • Quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • Quarantena precauzionale.

Al lavoratore è fatto obbligo di farsi rilasciare un certificato medico (inviato in via telematica all’INPS da parte del medico curante) a copertura dell’intero periodo di quarantena. Il documento dovrà riportare gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha decretato il periodo di isolamento.

Sempre il messaggio n. 2584 equipara alla malattia comune i casi di positività al COVID-19. Obbligatorio comunque il rilascio del certificato medico e l’invio all’INPS da parte del medico curante.

All. 1

Archivio news

 

News dello studio

apr9

09/04/2024

Parità di genere – sgravi contributivi

  L’art. 5 della Legge n. 162/2021, prevede l’esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di

mar26

26/03/2024

Rinnovo CCNL terziario distribuzione e servizi

In data 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti

mar20

20/03/2024

Fringe benefits: avvio collaborazione con Amilon

              La legge di bilancio per il 2024 Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha ampliato il limite di non imponibilità

News