DECRETO LAVORO 2023- LE PRINCIPALI NOVITA’

10 maggio 2023

È stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 4 maggio 2023 il D.L. n° 48/2023 (cd. Decreto Lavoro).

Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta


 1.     TAGLIO CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI


Viene prevista una ulteriore riduzione del 4% del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti,dopo le misure adottate nella Legge di Bilancio 2023.

In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un nuovo esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici eprivati, esclusi i lavoratori domestici, che porterà la riduzione complessiva ai seguenti livelli:

- 6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
- 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile.

Si attendono ora le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura.


 2.      MODIFICHE SUI FRINGE BENEFIT


 Limitatamente al periodo d'imposta 2023, viene portato da 258,23 € (valore previsto dall’art. 51, c. 3 D.P.R. n. 917/198) a 3.000,00 € il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali (buoni spesa, buoni carburante, auto uso promiscuo, alloggi, polizze extraprofessionali ecc.) comprendendo anche le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti.

Si precisa che l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000,00 € per il 2023, interessa esclusivamente i lavoratori dipendenti con figli a carico.


 3.      INCENTIVI PER ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 30 DISOCCUPATI


 Ai datori di lavoro privati è riconosciutoun incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di giovani che:

a) non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
b) non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

 L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani under 36, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Si attendono ora le indicazioni dell’INPS per la piena operatività della misura.


 4.     NOVITA’ SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMIANTO


 Le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato per proroghe oltre i 12 mesi o per rinnovi (riassunzione con contratto a termine del medesimo lavoratore) sono sostituite dalle seguenti:

       a)           specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

       b)    esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore) nel contratto individuale – regola valida fino al 30 aprile 2024;

        c)   esigenze sostitutive di altri lavoratori assenti per malattia, ferie, maternità ecc..

Si riportano di seguito i principali CCNL che ad oggi prevedono delle specifiche casuali per il ricorso ai contratti a termine:

  •           CCNL ALIMENARI-PANIFICAZIONE ARTIGIANATO
  •           CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
  •           CCNL PELLETTERIA
  •           CCNL METALMECCANICA ARTIGIANATO
  •           CCNL EDILI INDUSTRIA
  •           CCNL CENTRO ELABORAZIONE DATI
  •           CCNL CARTA AZIENDE INDUSTRIALI
  •           CCNL EDILI ARTIGIANATO
  •           CCNL LAPIDEI ARTIGIANATO
  •           CCNL TESSILI, MODA, CERAMICA ARTIGIANATO
  •           CCNL PULIZIA ARTIGIANATO
  •           CCNL POMPE FUNEBRI

 5      SEMPLIFICAZIONI OBBLIGHI COMUNICATIVI AI LAVORATORI DIPENDENTI


 Si prevedono una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro.

Le Informazioni che possono essere date dal datore di lavoro al lavoratore rinviando alla legge o al contratto collettivo di riferimento sono le seguenti:

  •      durata del periodo di prova;
  •      diritto di ricevere la formazione del datore di lavoro;
  •      durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  •      procedura, forma e durata del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
  •      indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi;
  •      termini e modalità di pagamento delle retribuzioni;
  •      informazioni in tema di orario di lavoro;
  •      indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi.

Per poter fornire le suddette informazioni in forma semplificata Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. 


6.     NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO OCCASIONALE– EX VOUCHER LAVORO


Per i committenti operanti nei seguenti settori: congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, vengono alleggeriti i vincoli per il ricordo alle prestazioni occasionali (ex. Voucher lavoro).

Viene aumentato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo dei 10 lavoratori previsti in precedenza. 


7.          SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI


Viene prevista una nuova disciplina sul calcolo dell'importo delle sanzioni amministrative connesse all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai lavoratori dipendenti di importo inferiore ad € 10.000,00 e pertanto depenalizzate.

In particolare, per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro annui, deve applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

Se le nuove modalità di calcolo sicuramente porteranno ad importi più sostenibili da parte dei trasgressori per il futuro, si pone ovviamente il problema delle situazioni pregresse, già oggetto di ordinanze ingiunzioni, anche notificate e in molti casi non opposte, oppure con contenzioso di opposizione pendente di fronte all'autorità giudiziaria (in alcuni casi coperto da giudicato), dove dovrà essere affrontato innanzitutto il profilo della limitata o generale retroattività (connessa alla natura sostanzialmente penale della violazione: articolo 2 codice penale). Su tutto, sicuramente, al di là delle statuizioni giudiziarie, sarà rilevante anche constatare quali saranno le indicazioni fornite dall'Inps in via amministrativa, attesa l'enorme platea dei soggetti interessati. 


8           ASSEGNO DI INCLUSIONE


L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

Per la spettanza è richiesta la presenza nel nucleo familiare di:
- una persona con disabilità;
- un minorenne;
- un ultra-sessantenne.

Nonché il possesso dei requisiti di cittadinanza, di residenza in Italia e specifiche condizioni economiche.

Il beneficio sarà pari a 6.000 euro annui (ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese.

La percezione di lavoro dipendente o autonomo è compatibile con la misura entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Contestualmente viene istituto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

I nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili.

Il beneficiario è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia durata non inferiore ad un mese e, se part-time, un orario pari almeno al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
- a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
- a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto uno sgravio contributivo per un periodo pari a:
- 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
- al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

Studio Colombo

 

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