LEGGE DI BILANCIO 2026

07 gennaio 2026


Pubblicata in G.U. la Legge di Bilancio 2026 n. 199 del 30/12/2025.   

La presente circolare fornisce un quadro sintetico, per aziende e lavoratori, delle novità introdotte dal 1° gennaio 2026, in attesa dei necessari chiarimenti amministrativi.

Di seguito si riportano le principali novità:

1. Misure a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori

Revisione aliquote IRPEF (art. 1, commi 1–3)

L’aliquota per la fascia di reddito compresa tra 28.001 e 50.000 euro passa dal 35% al 33%. Invariate le altre aliquote.

Tassazione agevolata rinnovi contrattuali (art. 1, commi 7–13)

  • È prevista un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi 2026 derivanti da rinnovi dei CCNL 2024–2026.
  • Limite di reddito 2025: 33.000 euro.

Detassazione indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e turni (art. 1, commi 7–13)

  • Imposta sostitutiva del 15% fino a 1.500 euro annui sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e lavoro a turni.
  • Limite di reddito 2025: 40.000 euro.

Premi di produttività (art. 1, commi 7–13; L. 208/2015)

  • Imposta sostitutiva dell’1% negli anni 2026–2027, fino a 5.000 euro.
  • richiesto un contratto aziendale depositato.

Buoni pasto (art. 1, comma 14)

Il buono pasto elettronico è esente fino a 10 euro giornalieri. Resta invariato il trattamento dei buoni cartacei (esenti fino a 4 euro).

Turismo – lavoro notturno e festivo (art. 1, commi 18–21)

  • Fino al 30/09/2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo è riconosciuto un trattamento integrativo speciale esente pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario effettuati nei giorni festivi.
  • Limite reddito 2025: 40.000 euro.
  • Richiesta scritta del lavoratore obbligatoria. 

2. Misure a sostegno della disoccupazione

NASpI – anticipo per autoimprenditorialità (art. 1, comma 176)

Erogazione in due rate: 70% + 30% al termine della durata massima di fruizione della NASpI e
comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

3. Misure a sostegno della genitorialità

Integrazione reddito lavoratrici madri 2026 (art. 1, commi 206–207)

Si applica a dipendenti (no domestici), lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, casse professional, gestione separata INPS.

  • 60 euro mensili esenti, erogata dall’INPS su domanda.
  • reddito da lavoro massimo 40.000 euro annui.
  • 2 figli: fino al compimento dei 10 anni da parte del figlio minore;
  • più di 2 figli: fino al compimento dei 18 anni da parte del figlio minore. Il bonus è riconosciuto solo se il reddito da lavoro non deriva da un contratto a tempo indeterminato.
  • Erogazione: in unica soluzione a dicembre 2026 per il periodo gennaio–novembre 2026.

Esonero per assunzione di madri (art. 1, commi 210–213)

  • con 3 figli minorenni;
  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
  • esonero contributivo del 100% fino a 8.000 euro annui per max 24 mesi a tempo indeterminato, 12 a tempo determinato.

Incentivo alla trasformazione del contratto per genitori (art. 1, commi 214–218)

  • esonero contributivo del 100% fino a 3.000 euro annui
  • per trasformazionedel contratto da tempo pieno a part-time.
  • per 24 mesi in favore di lavoratrici e lavoratori con almeno tre figli conviventi.

Congedi parentali e malattia del figlio (art. 1, commi 219–220)

Elevazione età dai 12 ai 14 anni per congedo parentale per malattia figlio per max 10 giorni
annui.

4. Previdenza complementare 

Deducibilità (art. 1, commi 201–202)

nuovo limite di deducibilità fiscale innalzato a 5.300 euro annui.

Fondo Tesoreria INPS – TFR (art. 1, commi 203–205)

  • Dal 1° gennaio 2026 e fino al 31/12/2027, sono tenute a versare il TFR presso il fondo di tesoreria
    gestito dall’INPS i datori di lavoro che raggiungono o superano la soglia dei 50 dipendenti, a
    condizione che la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente non sia inferiore
    a 60 addetti.
  • Dal 1/1/2028 tale media sarà portata a 50 addetti senza ulteriori condizioni
  • Dal 1/1/2032 tale media sarà portata a 40 addetti.
  • Le soglie dimensionali saranno verificate annualmente e non più ferme alla situazione esistente nel
    2006.

Adesione automatica alla previdenza complementare (art. 1, commi 203–205)

Decorrenza: 1° luglio 2026.

Ai lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione (esclusi domestici), viene introdotto il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

 Se il lavoratore non esprime una scelta esplicita sul TFR entro 60 giorni dall’assunzione, lo stesso viene automaticamente destinato al fondo complementare di categoria.

Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per:

  • rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR in azienda (art. 2120 c.c.);
  • scegliere un diverso fondo pensione (chiuso o aperto).

Se il lavoratore non manifesta alcuna scelta entro 60 giorni, l’adesione automatica diventa definitiva.

In caso di assunzione di lavoratori già occupati in precedenza, il datore di lavoro deve:

  • verificare quale scelta sia stata effettuata in passato in materia di TFR/previdenza complementare;
  • richiedere al lavoratore una dichiarazione scritta.
  • Se il lavoratore non indica alcuna scelta entro 60 giorni dall’assunzione, si applica comunque il meccanismo di adesione automatica, con conferimento del TFR alla previdenza complementare.

5. Incentivi all’occupazione

  • esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026,
  • durata massima di 24 mesi, per assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni da tempo
    determinato a tempo indeterminata
  • requisiti e condizioni di accesso saranno definiti con decreto del Ministero del Lavoro nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

6. Disposizioni in materia pensionistica

  • Adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, con progressivo incremento dei requisiti nel biennio 2027-2028;
  • Non confermate le precedenti misure di uscita anticipata (es. Quota 103, Opzione donna), ferma restando la tutela per categorie fragili attraverso istituti selettivi;
  • Ampliamento delle finestre di decorrenza, con slittamento temporale tra maturazione del diritto e liquidazione della prestazione.

7. Disposizioni in materia di riscossione

Definizione agevolata dei carichi (art. 1, commi 82–101)

− I carichi affidati all’Agente della riscossione periodo 2000–2023, possono essere definiti versando il
solo capitale, le spese di notifica e eventuali procedure esecutive.
− Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure a rate, fino a un massimo
di 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo.

Divieto di compensazione crediti (art. 1, comma 116)

Se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione derivanti per importi complessivi superiori a 50.000 euro (prima era 100.000 euro), non può effettuare compensazioni.

I collaboratori di Studio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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