Proroga delle misure di contenimento del coronavirus

02 aprile 2020

             È stato firmato ieri sera il D.P.C.M. 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, tra cui quelle che dispongono la sospensione di tutte le attività economiche e produttive non ritenute essenziali.

            Dal 4 al 13 aprile rimangono chiuse tutte le attività produttive non essenziali, le scuole di ogni ordine e grado e limitati gli spostamenti all'interno del territorio nazionale.

            Per effetto di una modifica al D.P.C.M. 8 marzo 2020, viene disposta la sospensione anche per gli eventi sportivi a porte chiuse e alle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Le disposizioni prorogate dal decreto sono, più precisamente, quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

·             D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante le prime misure di contenimento, estese a tutto il territorio nazionale dal D.P.C.M. 9 marzo 2020;

·             D.P.C.M. 11 marzo 2020, con riferimento alle attività di commercio al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona. Restano autorizzate le attività indicate all’allegato 1 e 2 di tale decreto;

·             D.P.C.M. 22 marzo 2020: sospensione di tutte le attività non precedentemente disciplinate, con l’eccezione di quelle elencate all’ allegato 1 al medesimo decreto, ed ulteriori eccezioni previste dal testo del Decreto stesso (es. attività professionali), modificato dal D.M. 25 marzo 2020

·             Ordinanza 20 marzo 2020, che limita gli spostamenti e dispone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

·             Ordinanza 28 marzo 2020, recante regole più restrittive per gli ingressi in Italia.

            Si ricorda inoltre che per effetto del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, sono state introdotte ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19. Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, la violazione di tali misure è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro.

            Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del provvedimento, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

            Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

            Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Cordialmente.

Studio Colombo

Archivio news

 

News dello studio

mar26

26/03/2024

Rinnovo CCNL terziario distribuzione e servizi

In data 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti

mar20

20/03/2024

Fringe benefits: avvio collaborazione con Amilon

              La legge di bilancio per il 2024 Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha ampliato il limite di non imponibilità

feb15

15/02/2024

Esonero lavoratrici madri: requisiti, misura e adempimenti

La legge 30/12/2023 (Legge di Bilancio per l’anno 2024), all’art. 1, nei commi compresi tra il 180 ed il 182, prevede: ­-     comma 180: per i periodi di paga