Sospensione contributi per COVID: nuove precisazioni

06 maggio 2020


Pur rendendoci conto della complessità della presente disposizione si invitano i Sigg. clienti, che hanno omesso di versare i mod. F24 relativi ai contributi previdenziali dovuti per il personale dipendente/gestione separata, dalla scadenza del 16/3, a leggere la presente circolare con la massima attenzione.


L'inps ha pubblicato lo scorso 24 aprile il Messaggio n. 1754 con cui fornisce le  prime istruzioni operative sulla norma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.   Ulteriori precisazioni  sono giunte con il  Messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020.

Viene chiarito in primo luogo che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

Inoltre l’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, prevede la sospensione dei versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 anche:

  • per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
  • per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Sulla individuazione degli enti non commerciali interessati, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti. Pertanto, le istruzioni operative verranno fornite con separato messaggio.

L’Istituto sottolinea il proprio obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.

Il messaggio illustra poi le modalità di sospensione per le diverse categorie di contribuenti:

  • Aziende con dipendenti
  • Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata 
  • Per Artigiani e Commercianti l'istituto rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, attualmente al vaglio ministeriale.

Al fine di evitare l’avvio delle procedure di messa in mora, con la conseguente applicazione delle sanzioni civili, degli interessi di mora e con il rischio del blocco del DURC, è indispensabile che la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare della sospensione dei versamenti, sia indicata nella denuncia mensile che il nostro studio trasmette all’INPS (Uniemens) entro il giorno 30 di ogni mese.


Nel messaggio successivo l'istituto  specifica che le aziende che hanno riscontrato difficoltà  per l'inserimento del codice relativo alla sospensione del mese di febbraio nel flusso Uniemens, (in pratica tutte le aziende che non hanno versato i contributi di febbraio, essendo il versamento scaduto il 16/3), potranno  ritrasmettere la denuncia (già presentata entro 30/3), con l’indicazione del codice sospensione e del relativo importo, entro la data del 20 maggio 2020.

In allegato trasmettiamo una tabella riassuntiva delle casistiche previste che sono differenti tra i versamenti scaduti il 16/3 il 16/4 e la scadenza del 16/5 in quanto frutto di norme differenti. (all.1)

SI precisa che per le aziende non rientranti nelle casistiche in elenco non è prevista alcuna sospensione dei versamenti


La gestione di questo ulteriore adempimento, richiede pertanto l’acquisizione da parte del nostro studio degli elementi necessari al fine di trasmettere le corrette informazioni all’INPS ed evitare l’emissione di note di addebito. Si rende pertanto necessario acquisire gli elementi necessari da parte delle aziende clienti, che non hanno effettuato i versamenti, mediante l’allegata comunicazione che dovrà essere consegnata entro il 12 maggio. (all.2)


 

I collaboratori di studio sono a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

 

Studio Colombo

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