Emergenza ferie

In occasione del periodo di chiusura feriale dello Studio, vi comunichiamo le modalità di gestione adottate dallo Studio per le pratiche URGENTI che possono verificarsi durante il periodo di chiusura.

1. Lasciare il vostro messaggio alla segreteria telefonica avendo cura di indicare il nome dell’azienda ed i riferimenti di contatto (n. telefono, email) e precisando l’urgenza

Si precisa che per urgenze si intendono esclusivamente:
- Assunzioni/cessazioni non programmate;
- Infortuni;
- Ispezioni;

tutte le pratiche valutate come differibili e non urgenti e, comunque, non rientranti tra quelle sopra elencate verranno prese in carico alla riapertura dello Studio.

2. In caso di infortunio sul lavoro

Il termine per presentare la denuncia di infortunio è di due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha informazione diretta del fatto o da quando il datore di lavoro riceve il certificato medico di infortunio.

Pertanto se il datore di lavoro viene a conoscenza dell’infortunio al rientro in azienda, da quel momento decorrono i due giorni per la denuncia.

Il datore di lavoro che debba provvedere alla denuncia di infortunio durante il periodo di chiusura estiva della Studio, dovrà avere cura di compilare ed inoltrare via PEC o raccomandata A/R il modulo editabile reperibile a questo link: https://www.studio-colombo.org/public/Modulistica/Inail_mod_4_bis_reader.pdf, ed inviarlo alla sede INAIL competente, ossia quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Nella compilazione del modulo è sufficiente inserire solo i dati certi e di cui si è assolutamente sicuri, fossero anche i soli riferimenti sommari del lavoratore e dell’infortunio: ricordiamo infatti che viene sanzionato con una multa di oltre 1.000,00 euro il mancato invio della denuncia di infortunio, ma non l’incompleta compilazione del modulo.

Per individuare la sede Inail competente è sufficiente cliccare al seguente link:  https://www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html ed indicare il Cap corrispondente all’indirizzo di residenza indicato dal lavoratore sul certificato medico di infortunio.

Per i datori di lavoro che inviano le denunce di infortunio con raccomandata A/R o a mezzo PEC, permane l’obbligo di dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Vi invitiamo in ogni caso a contattare tempestivamente lo Studio alla ripresa dell’attività per completare gli adempimenti di Legge inerenti all’infortunio sul lavoro.

Cogliamo l’occasione per augurarVi buone ferie.

 

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