CIGO e FIS per emergenza caldo: così la richiesta
27 giugno 2025


In questi giorni di caldo intenso, molti datori di lavoro si trovano nella condizione di dover sospendere o ridurre l’attività produttiva, soprattutto per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a temperature elevate. È proprio in questi casi che si può ricorrere agli ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), per “evento meteo”.
Quando si può chiedere la CIGO o il FIS per caldo?
La legge prevede che si possa chiedere la CIGO quando si verificano eventi transitori e non imputabili all’azienda o ai lavoratori, come appunto le intemperie stagionali. Le alte temperature rientrano tra queste, ma ci sono alcune condizioni precise da rispettare.
Il primo elemento da considerare è la temperatura.
- In linea generale, il diritto alla CIGO o al FIS per caldo si riconosce se la temperatura supera i 35 gradi centigradi.
- Tuttavia, anche temperature inferiori possono giustificare la richiesta, se la cosiddetta “temperatura percepita” (ovvero il valore che tiene conto anche dell’umidità) è comunque molto elevata. Questo succede, ad esempio, nei giorni particolarmente afosi, dove l’umidità fa salire la sensazione di calore ben oltre il valore registrato dai termometri.
Il secondo elemento importante è il tipo di lavorazione svolta.
Non basta il solo dato termico: bisogna valutare anche:
- se il lavoro si svolge all’aperto o in ambienti non climatizzati,
- se vengono utilizzati materiali o attrezzature che non sopportano il calore,
- se il caldo compromette la sicurezza o la qualità delle lavorazioni.
Anche lavorazioni al chiuso possono essere interessate, se non è possibile garantire temperature adeguate. In sostanza, conta capire se il calore rende impossibile o pericoloso continuare a lavorare.
Ruolo del Responsabile Sicurezza
Un aspetto spesso trascurato è il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Se il RSPP rileva rischi concreti per la salute dei lavoratori e dispone la sospensione o la riduzione dell’attività, questa disposizione rappresenta un presupposto valido per chiedere la CIGO o il FIS, sempre che il motivo non sia imputabile all’azienda o ai dipendenti.
Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti
Cordialmente
Studio Colombo
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